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STATUTO 

“IL POGGIO”

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TITOLO I


(DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA, ORGANI)


Articolo 1 - Denominazione


L’Associazione è denominata “Il Poggio – Ente del terzo settore”, in sigla “Il Poggio – ETS”. Dell’indicazione di ente del terzo settore o dell’acronimo ETS l’Associazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 

 


Articolo 2 – Scopo e oggetto 


2.1    L’Associazione non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. L’Associazione si propone in particolare di favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere culturale e scientifico – con particolare riguardo ai campi della cultura, della musica, delle arti e delle scienze – al fine di promuoverne la diffusione e divulgazione, favorire lo studio e la sperimentazione di strumenti musicali in genere, l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, nonché sollecitare momenti di incontro e confronto con finalità didattiche, educative e di integrazione sociale.


2.2    Per il perseguimento del proprio scopo, l’Associazione potrà svolgere in qualsiasi modalità, anche a distanza, le seguenti attività di interesse generale: 


(a)    realizzare, gestire e organizzare attività culturali, artistiche, scientifiche e ricreative, quali, in particolare ed a titolo esemplificativo, conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, stages, dibattiti, tavole rotonde, lezioni, eventi ricreativi, concerti, spettacoli e laboratori musicali;


(b)    promuovere studi e ricerche scientifiche, anche organizzando, periodi lavorativi di collaborazione multidisciplinare;


(c)    svolgere attività di formazione e aggiornamento, anche con la costituzione di gruppi di studio e ricerca;


(d)    svolgere attività di pubblicazione e di editoria (anche multimediale), curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo;


(e)    studiare strategie di costruzione di strumenti musicali mediante l’approccio scientifico e l’analisi di strumenti antichi anche con l’ausilio di esami fisico-acustici con immagini tridimensionali;


(f)    ospitare attività culturali organizzate da altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati italiani e esteri.


2.3    L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dalla stessa svolte, individuate da parte del Consiglio Direttivo.


2.4    L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e, nello svolgimento della propria attività, intende uniformarsi ai principi di democraticità, elettività e uguaglianza. L’Associazione adotta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative in modo da garantire l’effettività del rapporto medesimo.

 


Articolo 3 - Sede e Domicilio


3.1    L’Associazione ha sede in Castelnuovo di Val di Cecina (PI), frazione Montecastelli Pisano, via Maggio, n. 9,


3.2    Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, sedi secondarie e uffici. La variazione della sede legale non costituirà modifica statutaria e potrà essere deliberata con semplice delibera di Assemblea.


3.3    Il domicilio dei soci e dei membri degli organi sociali, per i loro rapporti con l’Associazione, è quello che risulta dai libri sociali.

 


Articolo 4 - Durata


La durata dell’Associazione è illimitata. In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione.

 


Articolo 5 – Organi


5.1    Sono organi dell’Associazione:


(a)    l’Assemblea dei soci;


(b)    il Consiglio Direttivo;


(c)    l’Organo di controllo (ove nominato);


(d)    l’Organo incaricato della revisione legale dei conti (ove nominato);


(e)    Presidente Onorario (ove nominato).

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TITOLO II

(SOCI)


Articolo 6 – Modalità di ammissione


6.1    L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario. Possono aderire all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati indentificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento, dandone comunicazione all’interessato e specificando, in caso di rigetto, le motivazioni del mancato accoglimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All’atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.


6.2    In caso di rigetto, chi ha proposto domanda può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.


6.3    L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.


6.4    Il rapporto associativo si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.


6.5    La qualifica di socio è intrasmissibile. 

 


Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci


7.1    Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri all’interno dell’Associazione.


7.2    I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall’Associazione. Ogni socio maggiore di età ha diritto di partecipare e votare in Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, formulandone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Resta inteso che l’esercizio dei diritti sociali è subordinato al regolare pagamento della quota sociale annuale nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. 


7.4    Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell’accettazione dell’iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il [15 (quindici) febbraio] di ogni anno. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

 


Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio 


8.1    La qualifica di socio si perde per:


(a)    recesso;


(b)    decesso;


(c)    delibera di esclusione.


8.2     Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R. o tramite PEC, al Consiglio Direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.


8.3     L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e può essere adottata in caso di: 


(a)    svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione;


(b)    comportamento che possa arrecare danni, anche morali e reputazionali, all’Associazione;


(c)    mancato pagamento della quota associativa e/o di quant’altro dovuto a favore dell’Associazione;


(d)    mancato ottemperamento alle disposizioni statutarie, ai regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo. 


8.4    La deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere debitamente motivata e comunicata al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomanda A.R.. La deliberazione ha effetto dal momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell’Associazione. Il ricorso verrà discusso dall’Assemblea entro i successivi trenta giorni e potrà essere accolto o rigettato dall’Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.


8.5    I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

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TITOLO III
(ASSEMBLEA)


Articolo 9 - Convocazione dell’Assemblea


9.1     L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.


9.2     La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso scritto esposto nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea, oppure mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto a mano, a mezzo lettera raccomandata, via PEC, via fax oppure via e-mail, agli indirizzi risultanti dai libri sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.


9.3    L’avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge l’Assemblea, la data e l’ora di convocazione dell’Assemblea, le materie all’ordine del giorno, le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.


9.4    Nell’avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’Assemblea non risulti legalmente costituita.


9.5    Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.


9.6    L’Assemblea è convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia.


9.7    Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi siano presenti tutti i soci e vi partecipino tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

 


Articolo 10 - Partecipazione all’Assemblea


10.1    L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.


10.2    L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio.


10.3    Hanno diritto di partecipazione e voto in Assemblea tutti i soci che, alla data di convocazione della stessa, hanno compiuto il diciottesimo anno di età, sono iscritti nel libro soci e sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale e con il versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto ad un (1) voto.


10.4    Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro associato, nell’osservanza e nei limiti delle norme di legge. 


10.5    L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.


10.6    È consentito l’intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.


10.7    L’Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.  In particolare, è necessario che sia consentito al presidente dell’Assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.


10.8    Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell’Assemblea dei soci.

 


Articolo 11 - Deliberazioni dell’Assemblea


11.1    L'Assemblea ordinaria: 


(a)    nomina e revoca i membri degli organi sociali; 


(b)    approva il bilancio;


(c)    delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;


(d)    delibera sulla destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio; 


(e)    delibera su ogni argomento posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;


(f)    delibera sugli altri oggetti attributi dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.


11.2    l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.


11.3    L’Assemblea straordinaria delibera:


(a)    sulle modifiche allo statuto;


(b)    sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina del liquidatore;


(c)    sulla trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione;


(d)    su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. 


11.4     Fatta eccezione per quanto previsto al successivo par. 11.5, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta dei soci presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.


11.5     Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

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TITOLO IV
(AMMINISTRAZIONE)


Articolo 12 - Consiglio Direttivo 


12.1    L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri. 


12.2    I consiglieri devono essere scelti tra i soci.


12.3    I consiglieri durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.  Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.


12.4    I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.


12.5    Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e può eleggere, ove lo ritenga opportuno, un Vice-Presidente.

 


Articolo 13 - Cessazione dei consiglieri e sostituzione


13.1    I membri del Consiglio Direttivo cessano per dimissioni, decadenza o revoca.


13.2    I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso. 


13.3    La revoca dei consiglieri può essere disposta per gravi violazioni di legge o del presente statuto con delibera dell’Assemblea.


13.4     Se vengono a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prima Assemblea dei soci, che potrà confermarli o sostituirli.  I consiglieri nominati in sostituzione di quelli venuti meno scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.


13.5    Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri, cessa l’intero Consiglio Direttivo e i consiglieri rimasti in carica devono convocare con urgenza l’Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, conservando nel frattempo esclusivamente poteri di ordinaria amministrazione.

 


Articolo 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo


14.1    Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno e quando ne riceva richiesta scritta da almeno due [2] consiglieri.


14.2    La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.


14.3    Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.


14.4    Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentita l’identificazione dei partecipanti e che questi ultimi abbiano la possibilità di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.  Verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione.


14.5    Su invito del Presidente o del Vicepresidente, salvo voto contrario della maggioranza dei consiglieri, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di uditori, anche soggetti estranei agli organi di amministrazione e controllo dell’Associazione.


14.6    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o dal Vicepresidente, ovvero, in caso di assenza o inabilità del Presidente e del Vicepresidente, dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.

 


Articolo 15 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo


15.1    Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera validamente, rispettivamente, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. 


15.2    Fermo quanto previsto al successivo articolo 16, il Consiglio Direttivo:


(a)    redige i programmi di attività sociale; 


(b)    delibera sulle domande di ammissione dei soci e sull’eventuale esclusione;


(c)    determina le quote associative;


(d)    determina le eventuali quote di iscrizione alle varie attività sociali;


(e)    predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;


(f)    adotta eventuali regolamenti interni per il funzionamento e l’operatività dell’Associazione;


15.3    Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni del Consiglio Direttivo.

 


Articolo 16 - Poteri e delega


16.1    Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all’Assemblea dei soci.


16.2    Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, e può conferire specifici incarichi e deleghe a uno o più consiglieri.  

 


Articolo 17 - Rappresentanza sociale


L’uso della firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, nonché ai consiglieri muniti di delega, nei limiti dei poteri ad essi delegati.

 


Articolo 18 – Segretario e Tesoriere 


18.1    Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario e un Tesoriere, scelto anche al di fuori dei suoi membri, purché soci. Il Segretario e il Tesoriere, ove nominati, cessano dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo. 


18.2    Il Segretario coadiuva e dà esecuzione alle indicazioni del Presidente e del Vice-Presidente, ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; attende alla corrispondenza ed alla segreteria dell'Associazione. Ove nominato, nell'Assemblea e nel Consiglio Direttivo è ordinariamente preposto alla verbalizzazione.


18.3    Il Tesoriere cura l'amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 

 


Articolo 19 – Presidente Onorario 


19.1    Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scelto anche al di fuori dei membri dell’Associazione e individuato tra personalità che si sono distinte per comprovati meriti in ambito sociale, culturale, musicale, medico e/o scientifico. Il Presidente Onorario, ove nominato, cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo.


19.2    Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale dell’Associazione né poteri gestori; può partecipare, senza diritto di voto, all’Assemblea dei soci e, su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, può prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.


19.3    Il Presidente Onorario può svolgere una funzione consultiva in merito alla definizione delle attività e dei programmi dell’Associazione; può proporre iniziative finalizzate al perseguimento dell’oggetto sociale e può esprimere il proprio parere, ove richiesto, sulle questioni demandategli dal Consiglio Direttivo.

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TITOLO V


(ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)


Articolo 20 – Controllo legale e revisione legale


20.1    Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci ne ravvisino l’opportunità, l’Assemblea nomina un organo di controllo o un revisore legale, anche società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, definendone competenze, poteri, durata e compenso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..


20.2    L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri. All’organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diversa decisione dell’Assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

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TITOLO VII


(ESERCIZI SOCIALI E RISORSE ECONOMICHE)


Articolo 21 - Esercizi sociali


Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

 


Articolo 22 – Divieto di distribuzione di utili


È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati dall’Associazione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 


Articolo 23 – Patrimonio 


23.1    Il patrimonio dell’Associazione è costituito:


(a)    dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;


(b)    dal fondo di dotazione;


(c)    dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali;


(d)    eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi.


23.2     Il fondo di dotazione è indicato in apposita voce del bilancio dell’Associazione. Tale fondo di dotazione potrà essere modificato, diminuito o incrementato, con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge.

 


Articolo 24 – Risorse economiche


24.1    L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:


(a)    quote associative annuali;


(b)    contributi di soci e soggetti terzi;


(c)    eredità, lasciti, donazioni e legati;


(d)    entrate derivanti da prestazioni di servizi;


(e)    entrate derivanti da raccolte di fondi;


(f)    altre entrate compatibili con le finalità di cui al presente statuto.


24.2    Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell’Associazione.

 

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TITOLO VIII


(DISPOSIZIONI FINALI)


Artico 25 - Scioglimento


25.1.    L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o quando tutti i soci sono venuti a mancare.


25.2.    Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.


25.3.    In caso di estinzione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto – su indicazione del Consiglio Direttivo e ad opera dei liquidatori – ad altri enti del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, ove necessario, previo parere positivo delle competenti autorità.

 


Articolo 26 - Rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

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